Art. 76 — Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali
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Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite. La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle.3 Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 marzo 1969 n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969 n. 85) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitatamente alle stesse parti, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra"."
Testo in vigore dal 3 aprile 1969 al 1 febbraio 1979
