Art. 66 — Retribuzione pensionabile
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Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando per gli iscritti aventi grado ed anzianita' di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti. Per il personale amministrativo:
- a)stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di contingenza, indennita' di grado, indennita' sostitutiva della mensa, indennita' sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
- b)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. Gli altri elementi della retribuzione non previsti nelle precedenti lettere a) e b), assoggettati a contributo ai sensi delle norme sulla assicurazione obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile per una aliquota pari al 12 per cento degli emolumenti gia' indicati alle lettere a) e b). Per il personale di stato maggiore navigante:
- a)paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianita', indennita' di grado, indennita' di contingenza panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purche' derivanti da accordi nazionali o aziendali;
- b)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive, ivi comprese le interessenze. Gli altri elementi della retribuzione non previsti nei precedenti punti a) e b) del precedente comma, assoggettati a contributo ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sono computati nella retribuzione pensionabile per un'aliquota pari al: 35 per cento per i Comandanti, Capi macchinisti, Direttori di macchina, Capi commissari, Comandanti in seconda, Capi macchinisti al dettaglio, Direttori sanitari e gradi equiparati; 30 per cento per gli altri ufficiali ed equiparati. L'importo degli elementi di cui terzo e al quinto comma del presente articolo non puo' comunque superare il 40 per cento degli emolumenti complessivamente percepiti dal pensionando nei tre anni solari precedenti quello di cessazione del servizio. Per gli effetti previsti dal presente articolo durante il periodo 1 gennaio 1965-31 dicembre 1973, la retribuzione si considera nei limiti appresso indicati con le rispettive decorrenze: sino a lire 3.500.000 dal 1 gennaio 1965; sino a lire 4.000.000 dal 1 gennaio 1966; sino a lire 5.000.000 dal 1 gennaio 1967; sino a lire 5.500.000 dal 1 gennaio 1969; sino a lire 6.000.000 dal 1 gennaio 1971. Il limite di cui al precedente comma sara' modificato o soppresso dal 1 gennaio 1974, in relazione alle risultanze della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
