Art. 79 — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
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L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le Societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle citate Societa', alla pari, se trattisi di periodi di navigazione, ed in ragione di tre quinti, se trattisi di periodi di lavoro a terra. La Gestione speciale, in dipendenza della domanda presentata dall'iscritto, trasferira' alla Gestione marittimi gli importi contributivi di pertinenza di detta Gestione per il periodo da riconoscere, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui il servizio e' stato compiuto, in relazione alle qualifiche rivestite dall'interessato nei periodi sopra specificati.
Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973
