Riordinamento della previdenza marinara

Art. 92 — Adeguamento periodico delle pensioni

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Allo scadere del triennio 1967-69, la misura delle pensioni in godimento al 1 gennaio 1970 a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, sara' variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministratore di cui allo articolo 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, in relazione al rapporto intercorrente fra l'indice medio annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1969 e quello, calcolato dallo stesso Istituto, per l'anno 1966, a condizione che l'indice medio annuo del costo della vita, al 1969, abbia subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello dell'anno 1966. Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1966 la variazione sara' limitata in relazione al rapporto tra il numero indice medio riferito all'anno 1969 e quello dell'anno solare di decorrenza della pensione. Analogamente si provvedera' allo scadere di ogni triennio successivo, tenuto conto del rapporto tra il numero indice medio del costo della vita dell'anno terminale del triennio e quello dell'anno solare precedente la data di decorrenza della pensione ovvero, ove si tratti di pensioni gia' precedentemente adeguate, il numero indice medio dell'anno terminale del precedente triennio, restando fermo il ricorso della percentuale minima di variazione prevista dal primo comma del presente articolo. Le variazioni delle pensioni di cui al presente articolo avranno decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano all'importo della pensione contributiva, al netto della integrazione al trattamento minimo. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo indichera', altresi', ai sensi e per gli effetti previsti dai precedenti articoli 7 e 62, le variazioni da apportare, con la stessa decorrenza dell'adeguamento delle pensioni, alle misure delle aliquote contributive relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione speciale.

Testo in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art92 · fonte su Normattiva