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L'invalido provvisto di pensione o di assegno di 1ª categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo di lire 3000 per ciascuno dei figli finche' minorenni e inoltre nubili se femmine. 7 Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'. Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1957, n. 616
7La L. 26 luglio 1957, n. 616 ha disposto (con l'art. 8) che "L'aumento annuo per i figli, previsto dall'art. 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi titolari di prima categoria, e' elevato da lire 3000 a lire 36.000 annue."
Testo in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961
