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Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art56 · fonte del testo