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Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 novembre 1961, n. 1240
9La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate."
Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 24 febbraio 1962
