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La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla eta' maggiore, salvo il caso di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell'art. 63 e dalle figlie anche di eta' minore, quando abbiano contratto matrimonio.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 1 luglio 1971
