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Alla madre vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del militare o del civile defunto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali fra i genitori. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare. In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite. E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze prima della morte del figlio, ove il marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, anche temporaneamente, nel qual caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 luglio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 221/1974

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1974

    È illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, numero 648, nella parte in cui condizionava - prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla morte del figlio. Invero la legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di assistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento futuro. Posto dunque che dette condizioni sono oggettivamente determinanti, e possono concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio - che appare indifferente - nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto. Di tale incongruenza si è reso conto il legislatore, che, con la legge 18 marzo 1968, n 313, nel riordinare la materia, ha soppresso la discriminazione denunziata.

    Art. 3 cost. · Art. 76 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 76 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 69 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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