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I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione. Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta. Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 3 febbraio 1953

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 835/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La non consentita possibilità che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni in materia di previdenza ed assistenza sociale, venga ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale (di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro) non è irrazionale e non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità, imposta dalla stessa Costituzione, di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro, onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema precipuamente fondato sul principio solidaristico. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537).

    Art. 3 cost. · Art. 15 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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