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Agli iscritti nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, compete unicamente la pensione calcolata in base alle tariffe approvate con regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403. Peraltro, i contributi versati nella predetta assicurazione sono rivalutati agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, secondo l'epoca in cui furono versati, nelle proporzioni seguenti: i contributi versati sino a tutto il 1914: 400 volte il loro importo; i contributi versati dal 1915 al 1918: 300 volte il loro importo; i contributi versati dal 1919 al 1922: 200 volte il loro importo; i contributi versati dal 1923 al 1937: 100 volte il loro importo; i contributi versati dal 1938 al 1939: 50 volte il loro importo; i contributi versati dal 1940 al 1942: 40 volte il loro importo; i contributi versati dal 1943 al 1945: 30 volte il loro importo; i contributi versati dal 1946 al 1947: 5 volte il loro importo. I contributi versati dal 1 gennaio 1948 in poi sono computati alla pari. Per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno liquidato la pensione anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, viene mantenuto il trattamento in atto alla data suddetta. Per tali pensionati non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 30 marzo 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 141/1989

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 1989

    In materia di assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, la mancata previsione nell'art. 29, terzo comma, della l. 4 aprile 1952, n. 218 - che pur considerava il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se disponeva la rivalutazione dei soli contributi versati sino all'anno 1947 - di un congegno di rivalutazione anche per il futuro, inficia la norma di irragionevolezza, in quanto, avuto riguardo al fine previdenziale, omogeneo a quello dell'assicurazione obbligatoria, che tale assicurazione persegue, l'omissione rende la norma non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettività. È pertanto incostituzionale l'art. 29, comma terzo, della l. 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore.

    Art. 29 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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