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Le norme contenute nella presente legge si applicano anche alle pensioni liquidate o da liquidare dell'E.N.P.A.L.S. ai propri assicurati, con le seguenti modifiche: Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 600, i contributi sono sempre commisurati entro tale limite minimo. Per la concessione della pensione di vecchiaia e superstiti devono risultare versati a favore dell'assicurato almeno 2700 contributi giornalieri; per la concessione della pensione di invalidita' devono risultare versati almeno 900 contributi giornalieri e devono sussistere nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno 180 contributi giornalieri. Il limite minimo di contribuzione previsto dal precedente art. 5 per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria e' fissato in 180 contributi giornalieri. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' a versare all'Ente dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni la quota dello Stato di cui all'art. 16 occorrente per l'integrazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e per la concessione ad essi dei trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'art. 10.

Testo in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 gennaio 1965

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