Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1965 al 1 marzo 1984. Leggi il testo vigente →

Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., e' richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia. 2 Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431

2

Il D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "E' sospesa l'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59."

Testo in vigore dal 15 maggio 1965 al 1 marzo 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art20 · fonte su Normattiva