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Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., e' richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia. Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 15 maggio 1965
