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Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., e' richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia. 2 11 Per i progetti di importo inferiore, il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431

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Il D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "E' sospesa l'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59."

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Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni, gia' disposta fino al 31 dicembre 1983, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1984."

Testo in vigore dal 1 marzo 1984 al 2 marzo 1985

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art20 · fonte su Normattiva