Art. 3
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Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), e) e d) dell'art. 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'art. 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza. Le quote di cui alle lettere e) e d) dell'art. 1 nonche' quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'art. 2 Sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita Commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2ª della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro per le finanze: un magistrato della Corte dei conti; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°; un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al 7°; due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello; un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della, guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.
Testo in vigore dal 24 marzo 1951 al 1 gennaio 2021
