Riposo domenicale e settimanale

Art. 6 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N.339

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[1]Quando nelle attivita' indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilita' del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo, su domanda del datore di lavoro ed intese, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, puo' autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

[2]Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori e' consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 5 dicembre 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art6 · fonte del testo