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[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:
[2]Esercizio 1951-52.................. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.................. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.................. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.................. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.................. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.................. L. 2.500.000
Testo in vigore dal 30 gennaio 1952 al 29 aprile 1956
