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[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:
[2]Esercizio 1951-52............... L. 3.000.000 Esercizio 1952-53............... L. 3.000.000 Esercizio 1953-54............... L. 3.000.000 Esercizio 1954-55............... L. 6.000.000 Esercizio 1955-56............... L. 2.500.000 Esercizio 1956-57............... L. 2.500.0001
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 marzo 1956, n. 237
1La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58................. L. 6.000.000
Testo in vigore dal 29 aprile 1956 al 4 gennaio 1961
