Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:

[2]Esercizio 1951-52.............. L. 3.000.000 Esercizio 1952-53.............. L. 3.000.000 Esercizio 1953-54.............. L. 3.000.000 Esercizio 1954-55.............. L. 6.000.000 Esercizio 1955-56.............. L. 2.500.000 Esercizio 1956-57.............. L. 2.500.00012

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 marzo 1956, n. 237

1

La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58................. L. 6.000.000

L. 25 novembre 1960, n. 1508

2

La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 "sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue: per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000 Esercizi finanziari: anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000"

Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1956 al 4 gennaio 1961. .

Esercizio 1951-52..............tolto: . L. 3.000.000 Esercizio 1952-53..............tolto: . L. 3.000.000 Esercizio 1953-54..............tolto: . L. 3.000.000 Esercizio 1954-55..............tolto: . L. 6.000.000 Esercizio 1955-56..............tolto: . L. 2.500.000 Esercizio 1956-57tolto: ............... L. 2.500.000

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1960, n. 1508

    La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 "sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue: per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000 Esercizi finanziari: anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000"

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-10;16~art3 · fonte del testo