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[1]Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 marzo 1956, n. 237
1La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme: esercizio 1955-56................. L. 7.000.000 esercizio 1956-57................. L. 7.000.000 esercizio 1957-58................. L. 6.000.000
L. 25 novembre 1960, n. 1508
2La L. 25 novembre 1960, n. 1508 ha disposto (con l'art. 1) che ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 "sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue: per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni....................... L. 48.000.000 Esercizi finanziari: anno 1966-67................ L. 6.000.000 anno 1967-68................ L. 6.000.000 anno 1968-69................ L. 6.000.000 anno 1969-70................ L. 4.000.000 anno 1970-71................ L. 4.000.000"
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
