Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Testo vigente dal 15 aprile 1988

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 406/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    Non appare irrazionale ne' lesiva dell'indipendenza del giudice la previsione di responsabilità civile di un componente l'organo giudiziario (nella specie: commissione tributaria di I grado) in ordine a tutte le questioni sulle quali, in conformità delle norme di rito, è chiamato a decidere come membro del collegio, ancorché sia stato messo in minoranza su una questione pregiudiziale preclusiva dell'esame delle questioni da decidere successivamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 101 Cost., degli artt. 1, 7, 8, 16, legge 13 aprile 1988, n. 117).

    Art. 3 cost. · Art. 28 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

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  • Ordinanza n. 420/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, comma 3, e 8, comma 4, legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento di danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), in quanto analoga questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 18/1989 e non sono stati addotti argomenti nuovi. red.: N. Oliva

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 237/1989

    Questione infondata
    21 aprile 1989

    Non comporta violazione dei principi d'indipendenza e di autonomia degli organi giudicanti la mancata previsione di sanzioni disciplinari specifiche per l'eventuale violazione, da parte dei componenti le commissioni tributarie, dell'obbligo di verbalizzazione - previsto nelle norme in materia di responsabilità civile applicabili ai suddetti componenti - in ordine ai provvedimenti collegiali la cui votazione sia avvenuta all'unanimità o con il dissenso di alcuni di essi: tanto più che l'eventuale inadempimento doloso di questo obbligo trova la sua sanzione in sede penale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma; 104, primo comma, e 107 Cost., degli artt. 1 e 16, secondo e terzo comma, l. 13 aprile 1988, n. 117). - O. n. 1140/1988.

    Art. 36 cost. · Art. 107 cost. · Art. 1 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 16 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117~art1 · fonte su Normattiva