Art. 1 — Ambito di applicazione
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
Testo vigente dal 15 aprile 1988
