Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il risarcimento concesso con la presente legge non e' cumulabile con altre indennita' dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art12 · fonte del testo