Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore, sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facolta' attribuite dalla presente legge, salvo all'autorita' giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprieta' l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.
tolto: La surroga non e' ammessa, se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art14 · fonte del testo