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[1]Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore, sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facolta' attribuite dalla presente legge, salvo all'autorita' giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprieta' l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.
[2]La surroga non e' ammessa, se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
