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[1]Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennita' che ritengono dovuta.
[2]Tale liquidazione e' definitiva qualora l'indennita' richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000.
[3]Se l'indennita' domandata eccede le lire 10.000 e non le lire 200.000, l'ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro per la giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.
[4]La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avra' luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potra' presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.
[5]Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.
[6]Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
