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[1]Le indennita' per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'art. Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sara' concessa, a richiesta, un'anticipazione pari alla meta' della somma liquidata da reimpiegarsi. L'altra meta' sara' corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.

[2]In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art22 · fonte del testo