Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennita' e' liquidata a favore dei creditori ipotecari, purche' i diritti relativi risultino inscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.
tolto: In tal caso l'indennita' sara' corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorita' giudiziaria competente.
tolto: Per l'esercizio della facolta' di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art5 · fonte del testo