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[1]Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennita' e' liquidata a favore dei creditori ipotecari, purche' i diritti relativi risultino inscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

[2]In tal caso l'indennita' sara' corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorita' giudiziaria competente.

[3]Per l'esercizio della facolta' di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art5 · fonte del testo