Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorche' il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata lire diecimila, sara' corrisposto soltanto per la meta', per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantamila di valore.
tolto: Lo Stato avra' sempre facolta' di attribuire, in luogo delle indennita', macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art6 · fonte del testo