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[1]Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

[2]Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi od altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sara' uguale alla meta' del valore calcolato come sopra, e non potra' in ogni caso eccedere lire 500.000 in complesso per ogni ditta danneggiata.

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543~art7 · fonte del testo