Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - IMPOSTE RISCOSSE MEDIANTE RUOLI - MANCATO PAGAMENTO DI TUTTE O DELL'UNICA RATA DI UN MEDESIMO RUOLO, QUANDO IL RELATIVO AMMONTARE SIA SUPERIORE ALLE LIRE CINQUECENTOMILA - PREVISIONE DI PENA PECUNIARIA - LAMENTATA APPLICABILITA' DI ULTERIORE SANZIONE A QUELLA GIA' IRROGATA ED ISCRITTA A RUOLO PER MANCATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ORIGINARIA - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI PROPORZIONALITA' DELLA SANZIONE E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 27 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede l'irrogazione della pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.800.000 nel caso di mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo, quando il relativo ammontare e' superiore alle L. 500.000, in quanto, innanzitutto, sono impropriamente invocati i parametri costituzionali degli artt. 27 e 53, estranei alla materia sanzionatoria; ed in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost. (canone della ragionevolezza), la censura alla disposizione impugnata -secondo cui la sanzione ivi prevista si sommerebbe a quella gia' irrogata ed iscritta a ruolo in conseguenza del mancato pagamento dell'imposta originaria- non tiene conto delle differenze fra sanzione prevista dalla legge di imposta (conseguente alla violazione "sostanziale" dell'obbligo fiscale) e sanzione prevista dall'art. 97 d.P.R. n. 602 del 1973, connessa agli atti propri della riscossione coattiva, differenze che giustificano una disciplina legislativa volta a sanzionare sia la violazione "de qua" sia le violazioni concernenti l'omesso o ritardato versamento nella fase anteriore alla formazione del ruolo, che hanno per oggetto inadempienze che incidono sulle basi del rapporto tributario e che assumono una portata evasiva rispetto agli scopi di immediato soddisfacimento del credito fiscale; l'ulteriore censura, attinente alla asserita disparita' di trattamento fra i contribuenti assoggettati alla riscossione mediante ruolo e quelli assoggettati a procedure diverse, non considera, se riferita alle obbligazioni tributarie, che il d.P.R. n. 43 del 1988 ha provveduto alla unificazione delle forme di riscossione coattiva fiscale a seguito della estensione a pressoche' tutti i tributi della riscossione mediante ruolo, e, se riferita alle obbligazioni pecuniarie di diritto comune, che le differenze trovano spiegazione nella impossibilita' di una piena equiparazione tra l'inadempimento delle stesse e quello delle obbligazioni tributarie, oggetto, per la particolarita' dei presupposti e dei fini, di disciplina diversa da quella civilistica; la censura relativa alla prospettata possibilita' di reiterazione della sanzioni ex art. 97 (sia in fase di avviso di mora che di pignoramento) non tiene conto che tale evenienza non trova riscontro nel dettato della norma impugnata che collega la sanzione esclusivamente al mancato pagamento della somma iscritta a ruolo; ed infine, la censura, concernente l'asserito circolo vizioso di reazioni a catena che la disposizione denunciata sarebbe in grado di provocare, non considera che la sanzione appare circoscritta alla sola ipotesi di morosita' del contribuente nel pagamento del tributo erariale, e non nel pagamento di pene accessorie. - S. nn. 109/1973, 119/1980, 487/1989, 157/1996; ord. n. 95/1993. red.: S. Di Palma
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - FALLIMENTO FISCALE - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - MOROSITA' DELL'IMPRENDITORE NEL PAGAMENTO DI RATE D'IMPOSTA ISCRITTE A RUOLO, ANCHE SE IN VIA PROVVISORIA, DI IMPORTO NON INFERIORE ALLE LIRE 500.000 - INADEGUATEZZA DI MEZZI DI DIFESA NELLA FASE ANTECEDENTE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - INSUFFICIENZA, PER RIMEDIARNE GLI EFFETTI, DI QUELLI ACCORDATI NELLA FASE SUCCESSIVA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA (CON ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non v'ha dubbio che nel c.d. fallimento fiscale, che a norma dell'art. 97, terzo comma, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, va senz'altro dichiarato, a richiesta dell'Intendente di finanza, per la semplice morosita' - e senza che sia necessario accertare lo stato d'insolvenza - dell'imprenditore commerciale nel pagamento di rata o rate di imposta di importo superiore alle L. 500.000, solo se iscritte a ruolo, anche se in via provvisoria e nonostante la pendenza di ricorsi innanzi alle commissioni tributarie, e nel quale il giudice, nella fase antecedente alla dichiarazione, - a differenza di quanto gli e' normalmente consentito nel c.d. fallimento ordinario - non puo' ne' sentire le parti ne' accordare dilazioni, non e' concessa all'imprenditore - da tale normativa posto in una situazione del tutto simile a quella dell'abrogato "solve et repete" - una difesa utile, idonea a scongiurare gli effetti dannosi che possono verificarsi sia sulla sua persona che sulla sua azienda. Ne' a tali effetti, una volta che il fallimento sia stato dichiarato, valgono a porre rimedio la piu' ampia difesa che all'imprenditore e' concessa in sede di opposizione e neppure la stessa eventuale revoca del fallimento. Pertanto, per violazione dell'art. 24 Cost. - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 97, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, va dichiarato illegittimo.
sentenza 89/1992massima n. 18128 TRIBUTI IN GENERE - FALLIMENTO FISCALE - POSSIBILITA' DI DICHIARARLO A FRONTE DEL MANCATO PAGAMENTO DI UNA CARTELLA ESATTORIALE DI IMPORTO SUPERIORE A L. 500.000 - ININFLUENZA DEL FATTO CHE IL DEBITO TRIBUTARIO RISULTI DA ISCRIZIONE PROVVISORIA - IMPOSSIBILITA' PER IL DEBITORE D'IMPOSTA DI OPPORSI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DIMOSTRANDO L'INESISTENZA DEL DEBITO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA PER LA IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE TRA DEBITI D'IMPOSTA DEFINITIVAMENTE ACCERTATI E DEBITI ISCRITTI IN VIA PROVVISORIA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 89/1992.
TRIBUTI IN GENERE - FALLIMENTO C.D. FISCALE - AUTOMATICA DICHIARAZIONE, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI ISCRITTI A RUOLO IN VIA PROVVISORIA PER PENDENZA DI RICORSI INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza della stessa nel giudizio "a quo".
sentenza 66/1989massima n. 15144