Art. 97Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)). Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471)).

Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 15 aprile 2000 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art97 · fonte su Normattiva