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La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare:

  • 1)l'elenco delle linee da svolgere;
  • 2)la frequenza di ogni singola linea;
  • 3)i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
  • 4)la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari. Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo, alla revisione della sovvenzione da corrispondere per l'anno, ogni volta che nel corso dell'anno precedente, in almeno una delle componenti economiche indicate nella convenzione, si siano avute variazioni eccedenti la ventesima parte del valore considerato per la stessa voce nella determinazione della precedente sovvenzione.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1974 al 24 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art9 · fonte su Normattiva