Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1977 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
La convenzione prevista dall'articolo precedente deve indicare:
- 1)l'elenco delle linee da svolgere;
- 2)la frequenza di ogni singola linea;
- 3)i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea;
- 4)la sovvenzione, che deve essere determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio e dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari. ((Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio)).
Testo in vigore dal 24 luglio 1977 al 1 gennaio 2007
