Art. 1 — Della Cassa depositi e prestiti
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Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto. Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa. Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 21 marzo 1993
