Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti

Art. 8 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione

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Il consiglio di amministrazione delibera:

  • a)sulla concessione dei finanziamenti;
  • b)sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;
  • c)sui rendiconti annuali;
  • d)sull'emissione di titoli;
  • e)sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
  • f)sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;
  • g)sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;
  • h)su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, e' integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.

Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 1 gennaio 1994

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art8 · fonte su Normattiva