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Le pensioni dirette decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1949 sono integrate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge oppure dalla data di decorrenza della pensione, se posteriore, sino a raggiungere una percentuale della retribuzione, percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' stato versato il contributo, pari al 32,50 per cento per i primi cinque anni di contribuzione, aumentato del l'1,50 per cento per ogni anno dal 6° al 30° e dell'uno per cento per ogni anno successivo al 30°.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art4 · fonte del testo