Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966. Leggi il testo vigente →

[1]Le pensioni dirette aventi decorrenza da data anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidate, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, in base alla seguente tabella:

[2]Pensione di vecchiaia o di invalidita' Classe di importo (da corrispondersi della pensione base in 13 quote)

[3]fino a........... L. 1.499 156.000 Da L. 1.500 "........... " 2.499 188.500 " " 2.500 "........... " 3.499 221.000 " " 3.500 "........... " 4.999 247.000 " " 5.000 "........... " 6.499 273.000 " " 6.500 "........... " 7.999 299.000 " " 8.000 "........... " 9.999 325.000 " " 10.000 "........... " 11.999 344.500 " " 12.000 "........... " 14.999 364.000 " " 15.000 "........... " 17.999 377.000 " " 18.000 "........... " 23.999 390.000 " " 24.000 "........... " 29.999 403.000 " " 30.000 "........... " 41.999 416.000 " " 42.000 ed oltre........... 429.000

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 luglio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-25;329~art6 · fonte del testo