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I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, e' elevato a lire centomila. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni. La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non puo' in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.
Testo in vigore dal 23 marzo 1983 al 26 novembre 2003
