Art. 5
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Oltre alle unita' di organico di cui all'art. 1, potra' essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2500 unita'. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699. In tale contingente e' compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 24 agosto 1961
