Art. 5
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Oltre alle unita' di organico di cui all'art. 1, potra' essere mantenuto ed assunto presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza personale in servizio temporaneo nel grado di guardia per un contingente non superiore a 2500 unita'. A detto personale si applicano le disposizioni della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e, in caso di nomina a guardia in ruolo, quelle dell'art. 5 della legge 11 luglio 1956, n. 699. In tale contingente e' compreso, sino ad esaurimento, il personale, esclusi gli ufficiali, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 1961, n.709
1La L. 26 luglio 1961, n.709 ha disposto (con l'art. 62) che " Il contingente di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 43, e' soppresso. L'organico delle guardie scelte, guardie e allievi guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' aumentato di 2.500 posti."
Testo in vigore dal 24 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
