Art. 14 — Casi di esclusione
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Le disposizioni della presente legge non si applicano alle contravvenzioni previste dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non si applicano altresi' alle violazioni previste:
- a)dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;
- b)dalle leggi relative alla disciplina dell'igiene, della composizione, della lavorazione e del commercio degli alimenti e delle bevande, nonche' dalle leggi relative alla produzione e al commercio dei mangimi e dei relativi integrativi ed additivi degli alimenti animali;
- c)dalle seguenti disposizioni poste a tutela della sanita' e dell'ambiente: legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; articoli 1166 e 1167 del codice della navigazione; articoli 9 e 36 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; articoli 202, 221, 226 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, sulla disciplina dei detersivi; articoli 10 e 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, sulla protezione di Venezia;
- d)dalle leggi concernenti la disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente, dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico della energia nucleare, nonche' dalla legge 26 ottobre 1971, n. 1099, riguardante la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
- e)dalle disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47. Non si applicano, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia e urbanistica. Continuano ad applicarsi le leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, ma la disposizione del primo comma dell'articolo 8 si applica anche alle infrazioni previste dalle leggi suddette.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
