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Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche al personale gia' dipendente dal Ministero dell'Africa italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376:

  • a)abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • b)successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici;
  • c)abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda. Nei casi di cui alle lettere a) e c) la domanda prevista dall'art. 7 dovra' essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stesso. Nel caso di cui alla lettera b) la domanda dovra' essere proposta entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto d'inquadramento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art10 · fonte del testo