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Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facolta' di cui all'articolo 7, e' inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonche' alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate. Ferme restando le attribuzioni e le facolta' deliberanti della Commissione interministeriale di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica delle categorie di personale ivi previste, al personale di cui al comma precedente e' conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti gia' deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianita' di servizio statale. Nei confronti del medesimo personale non potra' farsi luogo ad alcun recupero Per pagamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge. Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'ultimo comma del precedente art. 9. Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, e' licenziato con diritto ai trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura, spettante alla data stessa. A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera c) del citato art. 9 e nessun assegno e' dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.
Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954
