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Fino a quando non sara' provveduto con legge al riordinamento con criteri unitari; dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) e' disciplinato dagli articoli seguenti. Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) e' sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvedera' alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche.

Testo in vigore dal 12 aprile 1980 al 12 novembre 1983

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;127~art1 · fonte su Normattiva