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Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato. Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 16 giugno 2002

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