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Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria. Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le lire 500.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 2 marzo 1989

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/1990

    Questione inammissibile
    25 maggio 1990

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in riferimento all'art. 3 Cost., va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto riproposta dal medesimo giudice "a quo", nel corso dello stesso procedimento, muovendo dall'interpretazione esclusa dalla Corte con pronuncia interpretativa di rigetto. - S. n. 693/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 137 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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  • Ordinanza n. 781/1988

    Questione infondata
    7 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque, interessanti la finanza statale"), sollevate, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Pre…

    Art. 24 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale · Art. 9 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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  • Sentenza n. 693/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI Il procedimento amministrativo previsto per il riconoscimento dei crediti nei confronti degli enti pubblici posti in liquidazione, non impedisce ai creditori di avvalersi delle ordinarie vie giudiziarie indipendentemente dall'esperimento del procedimento amministrativo predetto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4.12.1956, n. 1404, in riferimento all'art.3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale · Art. 9 Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art9 · fonte del testo