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Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi della presente legge, forma, entro il termine di giorni novanta dalla data di presa in consegna del patrimonio, l'elenco dei crediti ammessi o non ammessi, con annotazione degli eventuali diritti di prelazione, e quello delle domande di rivendicazione o restituzione accolte o respinte. Delle decisioni adottate da' comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. I creditori ed i terzi interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni, proporre ricorso all'autorita' giudiziaria. Non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti delle gestioni di liquidazioni di cui ai precedenti articoli quando gli importi delle singole partite non superino le ((lire 20.000)).
Testo in vigore dal 2 marzo 1989 al 24 marzo 1995
