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Il mutuatario ha facolta' di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che e' determinato con la applicazione della tabella B annessa alla presente legge. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito, il mutuatario cessi dal servizio per morte dopo almeno novanta giorni dalla data della, concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

Testo in vigore dal 7 novembre 1956 al 31 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art13 · fonte del testo