Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il mutuatario ha facolta' di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che e' determinato con la applicazione della tabella B annessa alla presente legge. ((Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16)).
Testo in vigore dal 31 agosto 1965 al 16 dicembre 2010
