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Il mutuatario ha facolta' di estinguere il prestito, nel corso della sua durata, mediante pagamento in una sola volta del relativo debito residuo, che e' determinato con la applicazione della tabella B annessa alla presente legge. ((Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16)).

Testo in vigore dal 31 agosto 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1956 al 31 agosto 1965. 22 parole tolte.

… applicazione della tabella B annessa alla presente legge. Qualora nel corso dell'estinzione del prestitotolto: , il mutuatario cessi dal servizio per morte tolto: dopo almeno novanta giorni dalla data della, concessione,aggiunto: , il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte tolto: oppure cessi per morte prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data della concessione, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1224~art13 · fonte del testo